Per legge, l’igiene, la salute e la sicurezza dei lavoratori, dei visitatori e di ogni altra persona presente nell’ambiente di lavoro devono essere garantiti dai responsabili aziendali. Alle aziende spetta, infatti, provvedere ad un’analisi dei rischi derivanti dalla propria attività e, di conseguenza, garantire la salubrità dei luoghi di lavoro e la sicurezza di attrezzature ed impianti tecnologici.
Tale materia in Italia ha trovato inizialmente il suo fondamento sistemico nel D. Lgs. 626/94, successivamente integrato e modificato dal D. lgs 81/08 “Testo Unico sulla Sicurezza”, che impone l’aggiornamento della valutazione dei rischi nei casi di sopravvenute
necessità, ma consiglia, senza rendere obbligatorio, l’adozione di un vero e proprio sistema di gestione, nel quale si ritrovano principi di monitoraggio, controllo e miglioramento continuo delle prestazioni. Per le aziende che decidono di andare oltre i requisiti minimi di legge, è possibile adottare un sistema di gestione della Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro, secondo lo standard OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series), emesso dal
BSI (British Standard Institute). E’ una norma di adesione volontaria per la valutazione e la certificazione dei sistemi di gestione della Salute e Sicurezza, la più recente rispetto a quelle analoghe, già emanate ufficialmente dall’ISO (International Organization for Standardization) per la qualità e l’ambiente. La norma OHSAS 18001 ha lo scopo di consentire alle imprese di ogni settore e dimensione di implementare l’integrazione del sistema con la gestione globale
dell’azienda e di fornire un supporto alle aziende nello sviluppo e nell’applicazione di procedure omogenee e condivise, al fine di proteggere i lavoratori e tutti coloro la cui salute e sicurezza possa essere influenzata dalle attività aziendali.

Infine da alcuni anni la realizzazione del sistema di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è considerato uno degli strumenti validi ai fini della riduzione del premio assicurativo annuo Inail (rif. D.M. 12/12/2000 artt. 19-25, pubblicato su G.U. n. 17 del 22/01/01).